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La proprietà di una bici per la legge
Il nostro Codice Civile, all'Art. 1161, recita:
"In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore e' di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.".
Titolo idoneo: uno o più documenti/titoli che attestano la proprietà del bene mobile specifico.
La fattura di acquisto può non essere sufficiente se in essa non si identifica univocamente e senza possibilità di errore il ben mobile acquistato. Nel caso di un automobile vi è il Certificato di Proprietà che ne identifica il proprietario per mezzo della targa univoca applicata a quella specifica automobile.
Nel caso di una bicicletta la sua identificazione univoca è normalmente impossibile, anche se nella fattura di acquisto è indicato il numero di telaio, che per identificare univocamente la bici in oggetto dovrebbe essere accompagnato da una dichiarazione del costruttore che attesta che quel numero di telaio è assolutamente univoco e non rappresenta invece, come spesso accade, un numero che identifica il lotto di produzione.
In virtù del possesso: dovrebbe essere continuato per dieci anni, ma in mancanza di prove certe (caso più frequente) prevale la prova dell'uso. Semplificando: se lo sto usando, il bene mobile è mio a meno che tu provi il contrario.
La bicicletta rientra tra i beni mobili per definizione.
Pertanto, in mancanza di titolo idoneo di proprietà il proprietario è colui che la usa o la sta usando.
Non inganni il fatto che a volte basta la denuncia di furto, che spesso si riferisce ad una bici del tutto generica, per farsi ridare la bici dalle Forze di Polizia. Questo avviene perchè nello stesso momento nessun sta reclamando con voi la bici. Se invece così fosse, scordatevi di riavere la bici. Anche la storiella che basta un bigliettino con nome e cognome inserito nel piantone della sella della bici per dimostrane la proprietà, serve a nulla se con voi vi è qualcuno che reclama la stessa bici. Potreste averla persa al gioco o averla venduta alla persona che la reclama come voi, senza aver formalizzato la transazione (vedi modulo di cessione).
Quindi la bicicletta, se non adeguatamente identificabile, è come una banconota. Se perdo una banconota da 50 € e qualcuno la trova, diventa automaticamente sua.
É proprio tale caratteristica di anonimicità che fa della bici un oggetto particolarmente esposto al rischio di furto.
L'uso di un buon antifurto non risolve comunque il problema della titolarità della bici e qundi se tre persone bloccano la stessa bici con i loro tre antifurto, per la legge non sarebbe possible stabilire chi è, non solo dei tre ma in generale, il proprietario.
Una bici rubata può venire trovata sia da un cittadino privato che dalle Forze di Polizia. Il privato normalmente la vede abbandonata per alcuni giorni nello stesso posto e quindi pensa che sia stata rubata e abbandonata dal ladro.
In tal caso, il privato cittdino può portarsela a casa, commettendo egli stesso un reato (Codice Penale, Art. 647). Oppure fa finta di nulla (caso più frequente) per non perdere tempo nella compilazione di pratiche burocratiche. Oppure ne segnala la presenza alle Forze di Polizia, che, con tempi mediamente lunghi, trasporterà la bici al magazzino degli oggetti rinvenuti.
In quest'ultimo caso, sia che il ritrovatore si limiti a segnalarla o che la porti direttamente di persona al magazzino "oggetti rinvenuti", sempre il nostro Codice Civile (Art. 927) impone di consegnarla all'amministrazione locale. Non solo ma prevde anche (Codice Civile, Art. 930) che al ritrovatore il proprietario debba pagare un premio che va da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del valore commerciale della bici. Va inoltre detto, come ulteriore complicazione, che se la bici viene recuperata dalla polizia di stato finisce nel magazzino della questura, se ritrovata da Carabineiri va in un altro magazzino, se ritrovata dalla polizia locale finsice in un altro magazzino ancora, così pure se viene ritrovata dalla guardia di finanza o dalla polizia ferroviaria. A volte tali bici rinvenute vengono segnalate con foto su pagine online. Può trattarsi del sito di un quotdiano online, di una pagina facebook, ecc., per dare modo ai residenti che hanno subito il furto di fare una ricerca, senza doversi recare di persona al magazzino di beni rinvenuti. Spesso però l'individuazione mediante foto si conclude con una perdita di tempo e un nulla di fatto, perchè la bici non è identifcabile per i motivi già citati e/o per denuncia troppo generica e/o perchè la foto non era chiara.
Se nessuno si va vivo con un adeguato titolo di proprietà, la bici staziona nel magazzino oggetti rinvenuti per almeno 12 mesi, dopo di ché viene normalmente messa all'asta ed il ricavato, normalmente poche decine di euro, rimane nelle casse pubbliche.
Sfogliando le pagine online, come già detto, nella speranza che la bici recuperata non abbia cambiato città. In quest'ultimo caso, che è il più frequnete, sarà, forse, riportata dalle pagine online della città dove è stata recuperata, che per definizione non conosci e quindi la speranza di riconsocerla e recuperarla è praticamente nulla.
Molti pensano, erroneamente, che basterebbe avere un registro nazionale per recuperare la bici rubata e ritrovata. Tu la vedi in foto, ti sembra la tua e cosa fai? Non c'è nessuno che ti dà retta per fare dei controlli telefonicamente. Ti devi recare nella nuova città di persona. Magari sostenendo un lungo viaggio che molto spesso si rivelerà inutile.
Ancora una volta: senza identificazione certa e titolo di proprietà riconosciuto (meno che meno il numero di telaio che spesso non è univoco e che il 90% dei ritrovatori non sa nemmeno dove cercarlo, non ha tempo di cercarlo e ancora meno di segnalarlo) anche il registro nazionale, da solo, serve a poco.
Nessuno mai ti chiamerà per segnalarti il ritrovamento della tua bici, a meno che il registro sia nazionale e disponga di sitemi di marchiatura riconosciuti ed accettati dalle Forze di Polizia (stiamo parlando, ad oggi, di un unico registro, il Registro Italiano Bici, ndr).
Ammesso di aver individuato, con certezza, la bici che ti hanno rubato in una delle foto pubblicate, devi (1) recarti presso il magazzino oggetti rinvenuti dove la bici è depositata, (2) portare la denuncia di furto che devi aver fatto subito dopo il furto, (3) sperare che nessun altro si rechi presso lo stesso magazzino pensando, come te, di aver individuato in quella bici la bici che gli è stata sottratta, (4) disporre di un adenuncia ben dettagliata (non lo sarà mai perchè ricordarsi i particolari di una bici dopo il furto non è cosa agevole. Succede anche che si sbagli il colore...) e (5) confidare nella buona disponibilità dell'agente di polizia ad accettare il tutto come titolo di proprietà della bici.
Va anche detto che tale buona disponibilità è tanto più elevata quanto basso è il valore della bici recuperata.
Un bici di valore economico importante è assai improbabile che ti vegna restituita con l'esibizione della sola denuncia di furto.
La risposta è "certamente sì".
Principalmente perchè (1) la denuncia, spesso non da sola, ti verrà richiesta per sperare di riportare a casa la tua bici, (2) gli organi di polizia ragionano sul numero di denunce (10 denunce = 10 furti; i furti non denunciati "non esisotno", quindi il fenomeno può essere sottovalutato), (3) senza denuncia non si può processare nessuno (se il ladro/ricettatore vien fermato, nel migliore dei casi gli viene confiscata la bici ma non subirà alcun processo a meno di essere colto il flagranza di reato).
Quindi, se vuoi combattere i furti devi denunciare.
Se la tua bici è registrata nel Registro Italiano Bici puoi anche servirti con favore delle denuncia online, fatta sul sito delle polizia di stato o dei carabinieri. Ti eviterà una bella coda quando ti recherai di persona a firmare la denuncia.
Se poi la polizia locale della tua città, ha fatto l'accordo con il Registro Italiano Bici per accettare direttamente la denuncia di furto online, potrai sbrigare la pratica in pochi minuti.
Praticamente no. Per cercare e trovare la bici rubata, la denuncia non ha alcuna pratica utilità.
Le denuncia fatta presso gli organi di polizia (questura o carabinieri) è un documento che viene archiviato, spesso solo in forma cartacea, che, anche se messo in cicrolarità tra i vari uffici di sicurezza (caso della denuncia online), non ha le caratteristiche informative tali, perchè spesso troppo generica, da far avviare una procedura di ricerca da parte dgli organi di polizia. Né questi possono impegnare tempo e risorse per fare ricerche sulle singole bici, la cui proprietà, spesso, non è nemmeno dimostrabile.
Le indagini per lo più si concentrano su bande organizzate e può capitare in modo non infrequente che vengano scoperti magazzini di bici rubate. Ma anche in tal caso, le bici recuperate non vengono riscontrate con le denunce. Anche perchè non sempre, in particolare per le bici di valore, queste bici provengono dalla città dove è stato scoperto il magazzino.
Pertanto spetterà al legittimo proprietario individuare la bici dalla foto (se mai sarà pubblicata) e quindi espletare il tortuoso percorso più sopra indicato nella speranza di riavere la sua bici.
Nessuno mai ti chiamerà per segnalarti il ritrovamento della tua bici (a meno di essere iscritto nel Registro Italiano Bici, che fa questo di mestiere,ndr).
Oltre il 90% delle bici in circolazione è costituito da bici del tutto anonime.
Molti potranno dire di averla comprata dal sig. X o dal negozio Y e di avere la fattura o lo scontrino. Ma la fattura e lo scontrino sono documenti fiscali e non di attestazione di proprietà di una bici, anche se vi è indicato il numero di telaio (vedi punti precedenti).
L'attestazione di proprietà di una bici può essere ottenuta solo tramite un'organizzazione pubblica (non ne esistono, perchè avrebbero dei costi di gestione per i contribuenti di alcune centinaia di milioni all'anno. Vedi lo studio...) o privata. Pubblica o provata, tale organizzazione deve soddisfare determinati pre-requisiti che rendono applicabili la legislazione vigente.
Deve trattarsi di un'organizzazione: (1) stabile, (2) con responsabilità e forma giuridica certa e riconosciuta, (3) presente sul mercato da alcuni anni, avendo dato prova di serietà ed efficienza, (4) riconosciuta e approvata dalle Forze di Polizia, (5) in grado di marcare le bici con sistemi che le rendono incontestabilmente uniche, (6) garante assoluta della Privacy degli utenti iscritti, (7) dotata di stringente regolamento di accesso ai dati, (8) aderire ad un codice deontologico interno o esterno (es.,Asset and Property Marking Regulatory, o altri).
Normalmente tale organizzazione viene spesso identificata col termine di registro bici.
Si può parcheggiare una bicicletta sulle strisce blu? E se sì, il parcheggio è gratuito?
La bici è un veicolo (vedi articolo 47 del Codice della strada) e come tale se lasciata in sosta dentro le strisce blu occorre pagare il parcheggio.
Ma il pagamento del parcheggio per una bici pone subito altri problemi: 1) dove posiziono lo scontrino di avvenuto pagamento?; 2) se il vigile vuole multare la bici, come fa a risalire al proprietario? Alla prima domanda si risponde inserendo lo scontrino in un porta etichetta, tipo quello usato per le valige.
Alla seconda domanda non è facile rispondere perché:
  • se la bici non è identificabile, ovvero sprovvista di marchiatura associabile a qualche registro bici, non è multabile perché non si può conoscere il proprietario. E questo è il motivo per cui non si è mai presa la multa in tale situazione.
  • Se invece la bici è identificabile, il vigile, a norma di legge, può elevare la contravvenzione, laddove non vi sia lo scontrino esposto.
Per dettagli ulteriori, potete consultare l'approfondimento Il parcheggio bici è gratuito?.
Questa differenza di trattamento, rischia di penalizzare chi ha marchiato e registrato la bicicletta.
Ed è proprio per questo motivo che il Registro Italiano Bici è l'unico in Italia a permettere, su esplicita disposizione dell'utente, l'oscuramento dell'anagrafica alle Forze di Polizia (vedi Riservatezza Plus).
Le caratteristiche di un Registro Bici
Poiché, come abbiamo già detto, il registro bici è quasi sempre un'organizzazione privata, assistiamo ogni anno alla nasciata e alla morte di innumerevoli registri bici.
Si pone quindi un problema di scelta.
Qui non si tratta tanto di un propblema di legge, ma di evitare una possible fregatura. Di seguito forniamo alcune indicazioni per fare una scelta ponderata.
  • Evitate assolutamente i registri online completamente gratuiti.
    Come più sopra riportato, il rispetto delle caratterisatiche che deve avere un registro bici impedisce di regalare servizi. Poichè il "Gratis" non esiste, i registri gratuiti sono, quasi sempre, tentativi in buona fede di gente che ha una consocenza assolutamente superficiale del problema o iniziative in mala fede che utilizzeranno i vostri dati personali per fare altri business e quindi remunerare i servizi che vi offrono "gratuitamente". Non aggiungiamo altro visto che il problema della pubblicità online e dell'uso improprio dei dati personali.
    Alcuni registri, arrivano a dirvi, che se accettate l'iscrizione, potranno usare i vostri dati per certi fini. In tal caso siete almeno consapevoli di barattere la vostra privacy per pochi Euro.
  • Evitate i registri che non hanno dietro un'organizzazione certa, dove non c'è qualcuno che risponde al telefono, dove vi chiedono copie di carte d'identità e altri dati/documenti riservati. Ricordate che tali documenti possono identificare tutt'al più una persona, un transazione comemrciale, ecc., ma non una bici!
  • Evitate le App gratuite cattura dati, se dietro non vi sono sufficienti garanzie di riservatezza e rispetto della Privacy.
  • Diffidate dei registri che si accontentano di registrare la bici col solo numero di telaio
    Com'è già stato detto, registrare la bici col solo numero di telaio è inutile come strumento di contrasto al furto, mentre è scarsamente utile per recuperare la bici se rubata. É comunque meglio che non registrare la bici affatto, ma potete anche scegliere diversamente.
  • Siate cauti a far punzonare la bici col vostro codice fiscale.
    La punzonatura è un buon sistema per identifcare la bici. Presenta però alcuni gravi inconvenienti:
    1. Ad ogni passaggio di proprietà richiede una nuova punzonatura che porta a rendere difficile l'identificazone di una bici con 2-3 codici fiscali punzonati.
    2. biciclette in materiale speciale, quale carbonio, titanio, o altra fibra sintetica, non possono essere punzonate senza rompere il telaio.
    3. la punzonatura ed in particolare la micro-punzonatura può essere facilmente abrasa con acido nitrico, facilmente acquistabile anche online.
    4. La punzonatura ha un costo alto per la collettività. Si parla di 40-50€ per punzonatura. Tuttavia alcuni comuni la offrono "gratis" o meglio la fanno pagare a tutti i cittadini, anche a chi non va in bici. Se abitate in uno di questi comuni, potete comunque approfittarne.
  • Evitate in generale tutti quei registri che si limitano solo a registrare la bici e non dispongono di altri servizi (vedi, ad esempio, il servizio di BikeWatching e gli oltre 20 servizi BiciSicura del Registro Italiano Bici).
Alcune città italiane hanno attivato dei registri comunali, dove il cittadino registra la propria bici, spesso gratuitamente.
Anche questo tipo di registro presenta degli inconvenienti, quali:
  • Per il fatto di essere gestito dal Comune, non offre maggior valore alla titolarità della bici. Un ladro può andare con una bici appena rubata e farla registrare e, quindi, diventarne proprietario (non per la legge, vedi oltre).
  • Prenotazioni telefoniche e lunghi tempi di attesa
  • Spesso non è nemmeno un ufficiale pubblico a registrare la bici ed il documento d'identità del proprietario, ma è un operatore, spesso appartenente ad una organizzazione di volontariato o associazione. E pertanto si perde anche quel minimo di valore che la legge riconosce agli atti sottoscritti davanti ad un publbico ufficiale.
  • Essendo locale, per deifinizone, il registro non sarà consultabile per riscontrare l'identità di biciclette che il ladro ha portato fuori città.
Tuttavia, se il registro locale è una derivazione di un registro nazionale ed è progettato per aiutare l'amministrazione a diffondere la marchiatura e registrazione della bici, unitamente a tutta la gestione organizzativa locale del contrasto del furto delle bici (vedi caso del RIBCOM del Registro Italiano Bici), in tal caso ben venga il registro locale laddove però vengano adottati meccanismi operativi molto snelli.
I registri nazionali (presunti).
Creare un registro online, magari corredato da un App per smartphone, non significa affatto che una bici lì registrata, se recuperata in un qualsiasi angolo d'Italia, possa essere subito ricondotta a chi l'ha registrata.
I motivi sono tanti, tra cui:
  • Chi deve fare la ricerca, sa esattamente su quale registro fare la ricerca? Se scegli quello sbagliato o la App sbagliata, la ricerca sarà sempre negativa.
  • Che dati inserisce per fare la ricerca? Il numero di telaio? Potrebbero risultare 20 bici con quel numero di telaio! Inserisce un codice (speriamo univoco) marchiato sulla bici? E se due marchiatori avessero usato lo stesso codice per bici diverse? Vedete bene che l'univocità della marchiatura è assicurata solo e soltanto rispettando due condizioni: 1)univocità della codifica da parte del marchiatore, 2) nella codifica deve essere riportato il riferimento al marchiatore (solo all'interno di un marchiatore si può garantire l'univocità della marchiatura!).
  • Può essere un privato, magari tramite social network, a identificare la bici e contattare direttamente il proprietario, come qualcuno sta ipotizzando? Tutto ciò è contrario alla legge sul diritto ed in particolare sulla privacy.
Gli utenti registrati nella App sono tutti affidabili? In un mondo online pervaso da continue fakenews e da invasioni ripetute della privacy, il registro ha bisogno di costruirsi una solida reputazione nel tempo, prima di sparare "slogan".
I regigtri europei (presunti).
Dopo quanto riferito sui registri nazionali, direi che chi parla di registro europeo è, a dir poco, un millantatore. Meglio lasciar perdere.
  • Il Registro Italiano Bici è un registro pubblico, gestito da una società privata (EasyTrust S.r.l.).
  • È attivo in Italia dal 2006.
  • È patrocinato da oltre 60 importanti città italiane e ad oggi censisce oltre 600.000 biciclette.
  • Alla data, è l'unico che vanta la collaborazione ed il supporto delle Forze di Polizia a livello nazionale.
  • Non è finanziato da alcuna organizzazione privata e/o pubblica, ma si finanzia con i proventi dei propri servizi, la cui qualità ed efficienza deve mantenere ai massimi livelli, pena l'uscita dal mercato.
  • Non è un start-up in cerca di fondi per finanziare progetti tecnologici rivoluzionari, in un settore con un tasso di mortalità che supera il 90%.
  • Per politica aziendale non investe soldi in pubblicità per poter mantenere bassi i prezzi dei propri prodotti/servizi in modo che siano accessibili anche a chi ha nella bici l'unico mezzo di locomozione.
L'acquisto di una bicicletta
Il caso più frequente è l'acquisto in un negozio.
Ecco i passi principali da seguire:
  • Farsi rilasciare dal negoziante la fattura dove si richiede di far riportare il numero di telaio e le caratteristiche base della bici.
  • Se viene rilasciato solo lo scontrino fiscale, richiedere un documento accompagnatorio su carta intestata del negozio dove si specifica il numero di telaio e altre caratteristiche della bici, corredato di timbro e firma del negoziante
  • Marchiare e registrare immediatamente la bici in un registro bici consolidato e sicuro, richiedendo anche il CdP – Certificato di Proprietà (al momento rilasciabile solo dal Registro Italiano Bici), necessario se vorrete assicurare la bici contro il furto.
  • Se non ne disponete già, comprate un buon antifurto con un livello di protezione adeguato al valore della bici. Aiutatevi nella scelta dell'antifurto consultando il registro bici o la vasta letteratura disponibile online. Evitate di chiedere consigli a chi vi ha venduto la bici perchè, il più delle volte, quasi certamente opterà per vendervi l'antifurto più economico per non mettere a rischio la vendita della bici stessa. Tanto, se dopo poche ore vi avranno rubato la bici, non sarà colpa sua...
Se la acquisti nuova da un privato, rifletti attentamente e, se sei convinto, comportati come nel caso di acquisto di una bici usata.
Prendiamo in considerazione i casi più frequenti:
  • Usato acquistato da privato per via personale.
  • Usato acquistato su sito web o negozio online.
  • Usato acquistato da un negozio fisico.
In tutti i casi, che si tratti di persona/negozio consociuto o sconosciuto ed in particolare per gli acquisti fatti online, è necessario prendere le giuste precauzioni per non rimanere invischiati in truffe o incauto acquisto o peggio venire incriminati per ricettazione, dove la pena può arrivare fino a sei anni di reclusione, in caso di colpa grave (ART. 712 C.P "Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore ad euro 10". Vedi rubrica l'avvocato risponde). Qui la legge è molto chiara e per evitare dispiaceri è necessario, sempre e comunque, seguire questi passi:
  1. Dota la bici di un codice univoco di identificazione. Poichè il solo numero di telaio può risultare insufficiente è necessario ricorre ad un sistema di marchiatura della bici. La marchiatura può essere a carico sia del venditore che del compratore e/o far parte del prezzo di vendita. Pertanto la bici va marchiata!
  2. Compila il Modulo o Atto di cessione (scaricabile dal sito del Registro Italiano Bici)
  3. Consigliamo vivamente di pagare solo tramite bonifico bancario, evitando carte di credito, pre-pagate, PayPal. Ma soprattutto evita l'uso di contante!
  4. Firma e fai firmare il modulo/atto di cessione, in duplice copia, congiuntamente dal venditore e dal compratore.
  5. Tramite una scansione digitale o foto, invia il modulo sottoscritto al Registro Italiano Bici che lo assocerà alla registrazione della bici oggetto della transazione.
  6. Allega il modulo/atto di cessione cartaceo al libretto della bici del Registro Italiano Bici e conservali con cura.
  7. Ovviamente, dotati anche di un buon antifurto meccanico e usalo correttamente.
Il venditore, se è in buona fede, non deve opporre resistenza a seguire tale procedura. Se invece si rifiutasse signifca che ci sono fondati motivi di ritenere che la bici sia di dubbia provenienza (rubata).
In tal caso, sta a te decidere se proseguire o meno con la transazione, sapendo che se la bici ad un controllo successivo risultasse rubata, tu sarai il solo a pagarne le conseguenze che sono: sequestro della bici e processo per ricettazione o incauto acquisto.